Chiesa Madre S. Basilio - Veduta

Nuovi e diversi obblighi in capo ai detentori di cani

IL SINDACO

Premesso:

- che in data 23 marzo 2009 è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.68, da parte del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, “l’Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” del 03.03.2009, la cui validità è stata fissata fino al 23 marzo 2011;

- che la precitata ordinanza prevede nuovi e diversi obblighi in capo ai detentori di cani;

che a tale fine risulta necessario ed urgente regolamentare la materia, prevedendo le diverse fattispecie annunciate ed individuando per ciascuno di esse la relativa sanzione amministrativa pecuniaria;

- che si ritiene necessario ed urgente emanare disposizioni cautelari in materia di igiene, sicurezza e salute pubblica;

Visti:

- Il T.U.LL.SS. del 27.7.1934 n. 1255;

- Il D.P.R. n. 320/1954;

- La Legge quadro 281 del 14.8.1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;

- Il D.Lgs. 30.4.1992 “Nuovo Codice della Strada” con particolare riferimento al trasporto degli animali;

- La L.R. n.15/2000, di attuazione della Legge 281 del 14.08.1991, recante misure per l’istituzione dell’anagrafe canina per la tutela degli animali da affezione e per la prevenzione del randagismo;

- Il Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 12 gennaio 2007, n.7, “Regolamento esecutivo dell’art.4 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15”;

- VISTO l’art.2052 del Codice Civile, “Danno cagionato da animali”;

- L’art. 650 del Codice Penale, “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”;

- L’art. 672 del Codice Penale, “Omessa custodia e mal governo di animali”;

- La legge 22 novembre 1993, n.473, di modifica dell’art.727 del codice penale “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;

- Le ordinanze 14 gennaio 2008 e 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, in materia;

- La Legge n.689/1981;

- Il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000;

- Il Regolamento di Polizia Municipale;

RAMMENTA

Che la detenzione di un animale d’affezione obbliga il proprietario a dei precisi doveri civili; in particolare, ogni proprietario e/o detentore di cani ha l’obbligo di iscrivere il proprio animale entro centottanta giorni dalla nascita all’anagrafe canina, istituita presso il Servizio Veterinario dell’Azienda USL, la cui identificazione avverrà a mezzo di idoneo sistema di microchip riconosciuto dalla Regione Sicilia;

Il detentore ha l’obbligo di denunciare al Settore Veterinario competente l’avvenuta cessione dell’animale o il cambio della propria residenza, entro trenta giorni dall’avvenimento; mentre, la morte o la scomparsa dell’animale va denunciata entro dieci giorni dal loro verificarsi;

Che è vietato l’abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito;

Che coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali;

Che è vietata l’organizzazione di combattimenti fra animali di qualsiasi specie, assistervi o effettuare puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati;

ORDINA

1) Nel premettere che “il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni e/o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso”, il proprietario, possessore e/o detentore di cani è tenuto ad:

a) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

b) nell’acquisire un cane assumere informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore;

c) assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

2) Ogni persona che conduce cani presso aree pubbliche o private ad uso pubblico, parchi pubblici comunali, altre aree verdi pubbliche o private soggette ad uso pubblico è tenuto:

a) ad utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;

b) a portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) ad avere al seguito durante la conduzione del cane il libretto di identificazione al fine di comprovare agli organi di vigilanza la proprietà e l’avvenuta iscrizione all’anagrafe canina;

d) ad evitare che il cane insudici il suolo pubblico provvedendo immediatamente alla pulizia e all’asportazione degli escrementi dell’animale; a tal fine il conduttore con il cane a seguito dovrà sempre portare con sé tutta l’attrezzatura per la pulizia e all’asportazione degli escrementi dell’animale idonea all’esecuzione delle operazioni di cui sopra. L’obbligo di cui sopra non si applica per i cani guida che accompagnano persone non vedenti addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

3) Sono vietati tutti i comportamenti che possano esaltare l’aggressività del cane, come addestramenti mirati a questo fine, il taglio delle orecchie, la rescissione delle corde vocali o altri interventi chirurgici, questi sono consentiti solo nel caso abbiano finalità curative, altrimenti sono da considerarsi maltrattamento e puniti dalla legge penale;

AVVISA

I proprietari di esercizi pubblici e/o privati aperti al pubblico in caso di diniego di accesso agli animali di affezione devono apporre sulla porta di ingresso il relativo avviso di divieto di entrata ai cani.

SANZIONA

Fermo restando quanto previsto in materia dal codice penale e dalla legislazione speciale in materia:

1) per la mancata iscrizione del cane all’anagrafe canina ed il mancato inserimento del microchip di identificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, commi 1 e 7, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 520,00;

2) per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della cessione a qualsiasi titolo dell’animale, del cambio della propria residenza e della morte dell’animale, ai sensi e per gli effetti dell’art.8, comma 2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, e comma 6, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 520,00;

3) per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della scomparsa dell’animale, ai sensi e per gli effetti dell’art.8, comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell’art.9, L.R. n.15/2000 e s.m.i., da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;

4) per l’abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito, ai sensi e per gli effetti dell’art.9, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00;

5) per il mancato porto di tutta l’attrezzatura per la pulizia e all’asportazione degli escrementi dell’animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art.17, commi 1 e 4, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 28,00 ad un massimo di € 173,00;

6) per la mancata rimozione degli escrementi dell’animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art.17, commi 2 e 5, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 58,00 ad un massimo di € 173,00;

7) per l’organizzazione di combattimenti fra animali di qualsiasi specie, assistervi o effettuare puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, ai sensi e per gli effetti dell’art.24, comma 1, L.R. n.15/2000 e s.m.i., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 5.775,00 ad un massimo di € 34.650,00;

8) per chi conduce il cane senza il guinzaglio, per chi utilizzata il guinzaglio ad una misura maggiore di metri 1,50, per chi durante la conduzione del cane non porta con sé la prevista museruola e per chi introduce cani in luoghi interdetti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi e per gli effetti dell’art.7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.

Gli Organi di Polizia, attraverso i loro Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza e di applicare, ai trasgressori, le previste sanzioni.

La presente Ordinanza verrà notificata a: Stazione Carabinieri Regalbuto, Polizia Municipale Regalbuto, Questura di Enna, Polizia Provinciale di Enna, Comando Corpo Forestale di Enna, AUSL n.4 Servizio Veterinario Enna.

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Con la presente ordinanza si intendono revocate le precedenti in materia.

A norma dell’art.3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n.241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR di Catania, entro 60 giorni, o al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, dalla pubblicazione.

Il Responsabile dell’Area di Vigilanza viene indicato quale responsabile del presente procedimento.

Regalbuto, dalla Residenza Municipale, 2 Luglio 2009.

Gaetano Punzi

Sindaco



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