Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati;
(lettera così modificata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016)
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016)
Carta dei servizi e standard di qualità Consorzio A T O 5 Di Enna
Carta dei servizi e standar di qualità Gestione dei rifiuti in ambito A.R.O. Regalbuto Centuripe