Dr. Andrea Varveri
Titolare della Segreteria Generale del Comune di Regalbuto Convenzionata con Il Comune di Valguarnera dal dal 01/07/2021
Piazza della Repubblica n 1
94017 Regalbuto En
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Telefono: 0935/911327
Documenti Allegati
Curriculum | Link |
Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità | Link |
Atti di Nomina
Tipo Atto | Numero | Data | Oggetto | Link |
Delibera di Consiglio Comunale | 9 | 29/04/2021 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI VALGUARNERA CAROPEPE E REGALBUTO | Link |
Delibera di Giunta Comunale | 74 | 13/05/2021 | APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ANNO 2021-2023 | Link |
Responsabile dei Servizi:
Compiti del Segretario
Il Segretario Generale svolge le funzioni che gli sono assegnate dalla legge, nel rispetto degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi del Comune. Svolge attivamente compiti di collaborazione anche propositiva e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio .
Nell’ordinamento italiano il Segretario Comunale è un organo monocratico del comune e la sua figura è disciplinata in modo unitario dalla Parte I, Titolo IV, Capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Secondo l’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il comune ha un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (e non, quindi, dal comune o dalla provincia) che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
E’ nominato dal sindaco tra gli iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
L’iscrizione all’albo è subordinata al possesso dell’abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.
La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che l’ha effettuata.
Il segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.
Il segretario quindi è un dipendente dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ma dipende funzionalmente dal sindaco (art. 99 del D.Lgs. 267/2000).
Secondo l’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;
può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia. In particolare, nei comuni privi di dirigenti possono essere demandate al segretario le funzioni dirigenziali, se non sono attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi (art. 109 del D.Lgs. 267/2000).
Il sindaco può inoltre conferire al segretario le funzioni di direttore generale. In questo caso:
sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
predispone il piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta del piano esecutivo di gestione.
A tali fini, al Segretario con funzioni di direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente.