Responsabile: | d.ssa Paternò Giuseppina |
Indirizzo: | Via G. F. Ingrassia 86 |
Email di ufficio: | servizidemografici@comune.regalbuto.en.it Indirizzo PEC: demografici.regalbuto@pec.it |
Telefono: | 0935 911389 - 0935 911383 - 0935 911388 - |
Fax: | 0935911385 |
Orario di Ricevimento: |
Lunedì , Martedì e Giovedì mattina - Chiuso al pubblico Mercoledì e Venerdì - Mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00 Lunedi e giovedi solo pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 |
Competenze: |
Anagrafe, Elettorale, Leva, Stato Civile, Statistica |
Telefono e Posta Elettronica: | Elenco |
L'ufficio
Ecco di seguito un elenco dei servizi forniti dall'ufficio anagrafe a cui è possibile accedere. Per molti di essi è anche possibile scaricare direttamente il modulo di richiesta, compilarlo in tutte le sue parti e consegnarlo a questo ufficio nei giorni di ricevimento:
- Albo Presidenti di seggio
- Albo Scrutatori di seggio
- Autenticazione di firma e di copie
- Cambio di indirizzo
- Carta di Indentità
- Certificazioni di stato civile
- Documento di riconoscimento per minori di anni 15
- Giudici Popolari
- Rilascio certificati
- Trasferimento di residenza da altro comune
- Trasferimento di residenza in altro comune
Albo Presidenti di seggio
Per essere presidente di seggio occorre iscriversi nell'apposito albo. La nomina viene effettuata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta.
Cosa Fare
La domanda va compilata presso l'Ufficio Elettorale.
Occorre:
- Essere iscritti nelle liste elettorali del comune di Regalbuto;
- Non aver superato il settantesimo anno di età;
- Essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore;
- Non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;
- Non appartenere alle Forze Armate in servizio, né svolgere – presso le A.U.S.L. – le funzioni già attribuite al medico provinciale, all’Ufficiale sanitario o al medico condotto;
- Non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
- Non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
La domanda può essere presentata dal primo al trentuno ottobre di ogni anno e una volta presentata resta valida finché non viene inoltrata all'ufficio richiesta scritta di cancellazione. La modulistica è reperibile presso l'Ufficio Elettorale oppure in allegato.
Modulistica
Domanda presidente di seggio (Formato Pdf) | |
Domanda presidente di seggio (Formato Word) |
Albo Scrutatori di seggio
Per essere nominati scrutatori di seggio occorre iscriversi nell'apposito albo.
I nominativi assegnati ai seggi vengono designati dalla Commissione Elettorale Comunale direttamente tra i nominativi iscritti nell’albo.
Cosa Fare
La domanda va compilata presso l'ufficio Elettorale.
Occorre:
- Essere iscritti nelle liste elettorali del comune di Regalbuto;
- Non aver superato il settantesimo anno di età;
- Aver assolto gli obblighi scolastici;
- Non essere dipendente del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;
- Non appartenere alle Forze Armate in servizio, né svolgere – presso le A.U.S.L. – le funzioni già attribuite al medico provinciale, all’Ufficiale sanitario o al medico condotto;
- Non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
- Non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
La domanda può essere presentata dal primo al trenta novembre di ogni anno e una volta presentata resta valida finché non viene inoltrata all'ufficio richiesta scritta di cancellazione.
La modulistica è reperibile presso l'Ufficio Elettorale oppure in allegato.
Per le elezioni che si svolgono esclusivamente nella Regione Siciliana, la domanda per poter svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale deve essere presentata tra il 24-esimo ed il 19-esimo giorno precedente la data delle consultazioni e l’elenco formato è valido solo per quella elezione. I nominativi assegnati ai seggi vengono designati dalla Commissione Elettorale Comunale direttamente tra i nominativi iscritti in elenco. (vedi allegato).
Modulistica
Domanda scrutatore seggio elettorale | |
Domanda scrutatore Sicilia |
Autenticazione di firma e di copie
Il nostro ufficio permette anche l'autenticazione di firma e di copie.
Autenticazione della firma
In base al T.U. 28 dicembre 2000 n. 445 l'autenticità della firma delle istanze e di tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di servizio pubblico viene sempre assicurata attraverso la firma:
- Di fronte al dipendente addetto alla ricezione;
- Attraverso la presentazione o l'invio per fax, allegando la fotocopia del documento d’identità della persona che l'ha firmata;
Rimane l'autenticazione con le modalità tradizionali davanti al notaio, segretario comunale, dipendente incaricato dal sindaco, cancelliere, dipendente addetto a ricevere la documentazione:
- Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte ai privati;
- Per le domande relative alla riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ect.) da parte di un'altra persona;
- Per domande o dichiarazioni rivolte all'autorità giudiziaria;
Autenticazione di copia
L'autenticazione di una copia di un documento consiste nell'attestare la sua conformità con l'originale, di cui si è presa visione.
In particolare, è possibile attestare che è conforme all'originale:
- La copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da un'amministrazione pubblica;
- La copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di un servizio;
- La copia di documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati;
- La copia di una pubblicazione, secondo quanto già previsto dal D.P.R n. 403 del 1998;
La copia può essere autenticata:
- Dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale;
- Dal pubblico ufficiale dell'ufficio presso cui è depositato l'originale;
- Dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento;
- Dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o dal funzionario incaricato dal Sindaco;
In base al T.U. 28 dicembre 2000 n. 445 è possibile sostituire l'autentica di copia di un documento con la dichiarazione di conformità all'originale, effettuata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Attenzione:
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la conformità all'originale di una copia va sottoscritta davanti al dipendente addetto o presentata con la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata e non è dovuta l'imposta di bollo (vedi modelli allegati);
- Per l'autenticazione della copia davanti al pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto, al notaio, al cancelliere, al segretario comunale, al funzionario incaricato dal sindaco e al dipendente addetto a ricevere la documentazione è dovuta l'imposta di bollo, tranne che nei casi esenti previsti dalla legge;
Cosa Fare
Presentare:
- L'originale del documento e la fotocopia da autenticare;
- Marca da bollo da euro 14,62 (tranne che nei casi esenti previsti dalla legge);
- Euro 0,52 per diritti di segreteria;
Per l'autenticazione non è necessario che l'interessato sia residente.
Cambio di indirizzo
E' la variazione di abitazione all’interno del Comune ove si è già residenti.
Contestualmente si effettua la variazione sulla patente di guida e sui libretti di circolazione.
La dichiarazione può essere presentata:
- Per le famiglie anagrafiche da uno qualsiasi dei componenti che abbia compiuto il 18° anno di età. Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela;
- Per le convivenze (convento, convitto, caserma) esclusivamente dal responsabile che dirige la convivenza;
Come fare
Il cambio di indirizzo va comunicato all'ufficio anagrafe con le seguenti modalità:
- Direttamente allo sportello in via Gian Filippo Ingrassia n.86;
- Mediante compilazione dell'apposito modello da far pervenire con lettera raccomandata, allegando fotocopia di un documento d’identità e della documentazione di seguito elencata;
Documentazione da presentare
Per effettuare la domanda di cambio di indirizzo l'interessato deve portare con sé:
- Documento di identità valido;
- Patente, numero di targa o carta di circolazione di tutti i veicoli (auto, moto, ciclomotori e rimorchi) intestati ai componenti che variano la residenza;
- In caso di trasferimento di minori con un solo genitore potrebbe essere richiesta documentazione aggiuntiva;
Carta di Indentità
È un documento di riconoscimento rilasciato a tutti i cittadini residenti di età superiore ai 15 anni.
È valida per 5 anni dalla data del rilascio e può essere rinnovata a partire dal 180° giorno prima della scadenza.
Per i cittadini italiani è titolo valido per l’espatrio negli stati membri della Comunità Economica Europea ed in quelli per i quali vigono particolari accordi internazionali.
Viene rilasciata immediatamente ai cittadini residenti o iscritti nell’A.I.R.E. del comune di Regalbuto, mentre per i cittadini residenti in un altro comune, l’ufficio anagrafe provvede a chiedere il nulla osta al comune di residenza (per cui occorre attendere la risposta dell’altro comune).
Cosa Occorre
L'interessato dovrà presentarsi allo sportello con:
- Tre foto uguali e recenti, anche a colori, formato tessera a capo scoperto e non di profilo;
- La vecchia carta d’identità (scaduta o in scadenza) o altro documento di riconoscimento;
Carta d'identità rilasciata a minorenni
Per il rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio a minorenne è necessario l’assenso dei genitori o di coloro che esercitano la patria potestà.
In mancanza dell'atto di assenso è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Furto, Smarrimento o Deterioramento
In caso di smarrimento, furto o deterioramento può essere richiesto un nuovo documento.
I documenti da presentare sono gli stessi previsti per il rinnovo oltre alla esibizione della copia di denuncia di furto o smarrimento dichiarata all'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o Carabinieri).
Costo
- Per il rilascio normale: diritto fisso di Euro 5,16 + diritto di segreteria Euro 0,26;
- Per il duplicato (nel caso di smarrimento, furto o deterioramento): diritto fisso di Euro 10,32 + diritto di segreteria Euro 0,26;
Note
Se un cittadino, per motivi di salute, è impossibilitato a presentarsi all’ufficio anagrafe, può chiedere di usufruire del servizio a domicilio; una persona maggiorenne dovrà recarsi all’ufficio anagrafe con la documentazione richiesta, dopodichè un incaricato comunale si recherà al suo domicilio per raccogliere le firme e consegnare la carta d’identità.
Certificazioni di stato civile
Certificati di stato civile:
- Certificato o estratto dell’atto di nascita;
- Certificato o estratto dell’atto di matrimonio;
- Certificato o estratto dell’atto di morte;
- Copie integrali degli atti di nascita, matrimonio e morte;
I certificati e gli estratti riportano le notizie ricavate dagli atti di stato civile; gli estratti si differenziano dal certificato per la maggior completezza, comprendendo anche le eventuali annotazioni marginali.
Possono essere richiesti nel comune in cui si è verificato l’evento o in quello di residenza nel momento in cui si è verificato l’evento.
Chi può presentare la richiesta
- Il diretto interessato;
- Altra persona che abbia un interesse giuridicamente rilevante, previa compilazione di apposito modulo;
Le copie integrali sono rilasciate su richiesta scritta e motivata da parte dell’interessato.
E' possibile inviare richiesta scritta mediante servizio postale all'ufficio di Stato Civile allegando busta preaffrancata (riportare sulla busta l'indirizzo dove deve essere inviata la certificazione).
Tempi di rilascio
Il rilascio è immediato allo sportello.
Validità dei certificati
Hanno validità illimitata i certificati non soggetti a modificazioni (certificato di nascita o di morte), gli altri hanno validità sei mesi e possono essere utilizzati anche successivamente se l’interessato dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.
Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, gli esercenti di pubblici servizi ed i privati che vi consentono, i certificati possono essere sostituiti da autocertificazioni.
Costo
Le certificazioni di stato civile sono rilasciati in esenzione di bolli e diritti.
Semplificazione amministrativa
E' possibile, sotto la propria responsabilità, attestare tutte le informazioni sul proprio stato di cittadino con una semplice dichiarazione firmata che sostituisce il certificato.
L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono utilizzabili nei rapporti con:
- Le amministrazioni pubbliche;
- Con imprese che svolgono un esercizio di pubblica utilità;
- I privati che l'accettano;
Non si possono utilizzare:
- Nei rapporti con l'autorità giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;
E’ importante sapere che:
- Il cittadino extracomunitario residente può utilizzare le autocertificazioni solo per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici in Italia;
- La mancata accettazione dell’autocertificazione da parte della Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio;
- L’amministrazione provvede a chiedere autonomamente i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali che risultano da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da altro Ente Pubblico. E’ sufficiente che l’interessato indichi l’Amministrazione che li detiene;
- Sulle autocertificazioni rese dai cittadini vengono effettuati controlli, anche a campione, per constatarne la veridicità. Se dal controllo risulta che il contenuto della dichiarazione non corrisponde al vero, l’interessato perde i benefici eventualmente ottenuti e vengono applicate le sanzioni penali previste dalla legge;
- Le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono;
Autocertificazioni
Per l'autocertificazione può essere utilizzato un apposito modulo o un semplice foglio senza autenticazione della firma.
Può essere validamente presentata a mezzo fax o per via telematica.
Le dichiarazioni che si possono autocertificare sono le seguenti:
- Data e luogo di nascita;
- Residenza;
- Cittadinanza;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Stato di celibe, nubile, coniugato o vedovo;
- Stato di famiglia;
- Esistenza in vita;
- Nascita del figlio;
- Decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- Appartenenza a ordini professionali;
- Titolo di studio, esami sostenuti;
- Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo corrisposto;
- Possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- Stato di disoccupazione;
- Qualità di pensionato e categoria di pensione;
- Qualità di studente;
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- Di non aver riportato condanne penali;
(vedi allegati per certificazioni multiple o singole).
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Il cittadino può anche attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, tutti i fatti, gli stati e le qualità personali che non sono compresi nell’elenco dei documenti autocertificabili (vedi elenco sopra) e che siano a sua diretta conoscenza (purché non si tratti di manifestazioni di volontà) e nel suo interesse, anche se riguardanti altre persone.
Per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere utilizzato un semplice foglio oppure i seguenti moduli:
- Con firma non autenticata se presentata alla pubblica amministrazione o a gestori di pubblici servizi. La firma non deve essere autenticata ma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure presentata od inviata allegando la fotocopia di un documento di identità; rimane la richiesta di autentica della firma per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi etc.) da parte di altre persone;
- Con firma autenticata se presentata ai privati. Per i privati infatti accettare la dichiarazione non è un obbligo ma una facoltà; l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco;
(vedi modelli allegati per dichiarazioni con o senza autentica e per successione).
Modulistica
Documento di riconoscimento per minori di anni 15
È un documento di riconoscimento valido per l'espatrio rilasciato ai cittadini italiani minori di anni 15 ed è costituito da un certificato di nascita con fotografia (verificare sempre prima della partenza se il documento è accettato nello Stato in cui si intende soggiornare).
Cosa Occorre
Uno dei genitori, insieme con il minorenne, deve presentarsi allo sportello con:
- N. 2 fotografie del minore a capo scoperto, formato tessera;
- Documento d'identità dei genitori;
Al momento del rilascio, l'ufficio anagrafe consegnerà un modulo di atto di assenso (vedi allegato) che andrà firmato da entrambi i genitori o dagli esercenti la patria potestà o tutoria (allegare la fotocopia di un documento di identità di entrambi i genitori).
Successivamente il documento di riconoscimento e l'atto di assenso dovranno essere consegnati alla Questura di Leonforte per la vidimazione, tramite i Carabinieri di Regalbuto.
Costo
Diritto di segreteria Euro 0,26.
Modulistica
Richiesta documento per l'espatrio per i minori di anni 15 (Formato Pdf). | |
Richiesta documento per l'espatrio per i minori di anni 15 (Formato Word). |
Giudici Popolari
Gli albi dei Giudici Popolari vengono aggiornati ogni 2 anni (negli anni dispari), secondo le norme stabilite dalla legge. Gli aggiornamenti vengono effettuati da una Commissione, composta dal Sindaco o da un suo delegato e da due Consiglieri Comunali, che procede alla verifica dei requisiti prescritti dalla legge ed alla predisposizione dell'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale.
Gli iscritti ne fanno parte fino al compimento dei 65 anni.
I cittadini che possiedono i requisiti di legge e non siano già iscritti negli albi, possono presentare domanda di inclusione, nei termini (31 luglio) indicati nel manifesto che viene affisso in occasione di ogni aggiornamento. (vedi allegato).
In base alla normativa vengono formati due separati elenchi, uno dei Giudici Popolari d'Assise e l'altro dei Giudici Popolari d'Assise di Appello.
Gli albi definitivi dei giudici popolari sono permanenti e soggetti ad aggiornamento biennale.
Requisiti
- Cittadinanza italiana;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- Diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione dei Giudici Popolari, per le Corti di Assise;
- Diploma di scuola media superiore - per l'iscrizione ai Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello;
Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
- Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipende dallo stato) in attività di servizio;
- I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione;
L'ufficio del Giudice popolare è obbligatorio.
Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una ammenda nonchè alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.
Ai giudici popolari spetta un'indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Modulistica
Domanda di iscrizione negli elenchi dei giudici popolari (formato Pdf) | |
Domanda di iscrizione negli elenchi dei giudici popolari (formato Word) |
Rilascio certificati
I sewrvizi demografici possono rilasciare i seguentoi tipi di certificati:
- Residenza;
- Stato di famiglia;
- Anagrafico di nascita;
- Stato libero;
- Esistenza in vita;
- Cittadinanza;
Chi può presentare la richiesta
- Il diretto interessato;
- Altra persona che abbia un interesse giuridicamente rilevante, previa compilazione di apposito modulo;
Tempi di rilascio
Il rilascio è immediato allo sportello.
Validità dei certificati
I certificati hanno validità sei mesi e possono essere utilizzati anche successivamente se l’interessato dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.
Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, gli esercenti di pubblici servizi ed i privati che vi consentono, i certificati possono essere sostituiti da autocertificazioni.
Costo
- Certificato in carta libera: Euro 0,26;
- Certificato in bollo: Euro 0,52 (presentarsi con marca da bollo da Euro 14,62);
Certificati anagrafici storici
I certificati storici sono due:
- Residenza;
- Stato di famiglia;
Chi può presentare la richiesta
- Il diretto interessato;
- Altra persona che abbia un interesse giuridicamente rilevante, previa compilazione di apposito modulo;
Tempi di rilascio
Mediamente sono necessari sei giorni per il rilascio dei certificati storici.
Validità dei certificati
I certificati hanno validità sei mesi e possono essere utilizzati anche successivamente se l’interessato dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.
Il rilascio di certificazioni storiche è subordinato alla reperibilità negli Archivi Comunali dei documenti necessari alla Certificazione.
Costo
Certificato di famiglia storico:
- Euro 2,58 per nominativo riportato nel certificato se richiesto in carta semplice;
- Euro 5,16 per nominativo riportato nel certificato più una marca da bollo da Euro 14,62 se richiesto in bollo;
Certificato di residenza storico:
- Euro 2,58 a certificato se richiesto in carta semplice;
- Euro 5,16 più una marca da bollo da Euro 14,62 per certificato se richiesto in bollo;
Trasferimento di residenza da altro comune
La dichiarazione può essere presentata:
- Per le famiglie anagrafiche da uno qualsiasi dei componenti che abbia compiuto il 18° anno di età. Il dichiarante deve essere in grado di fornire i dati anagrafici e il codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare;
Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela. Per le convivenze (convento, convitto, caserma) esclusivamente dal responsabile che dirige la convivenza.
L'interessato deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe esibendo la documentazione di seguito elencata.
Documentazione da Presentare
- Codice fiscale di tutti i componenti la famiglia;
- Documento di identità valido (l'indirizzo sulla carta di identità resta invariato a meno che la carta non sia scaduta);
- Patente di guida e numeri di targa di tutti i veicoli (auto, moto, ciclomotori e rimorchi) di proprietà degli interessati;
- In caso di trasferimento di minori con un solo genitore potrebbe essere richiesta documentazione aggiuntiva;
- Per gli stranieri extra-comunitari sono necessari anche il passaporto ed il permesso di soggiorno in originale;
- Per i comunitari dall'11.4.2007 sono necessari altri requisiti; è consigliabile contattare anche telefonicamente il nostro ufficio per ulteriori informazioni;
Trasferimento di residenza in altro comune
E’ la richiesta di residenza in un comune diverso da Regalbuto.
Va presentata direttamente all’ufficio anagrafe del nuovo comune che provvederà a trasmettere la pratica a quello di Regalbuto per la cancellazione.